PER CAPIRE: LA PRESCRIZIONE

Per consentire di capire le polemiche che ha suscitato la proposta grillina sull’abolizione della prescrizione è necessario distinguere due fenomeni molto diversi. Di fronte ad un delitto ci possono essere due strade: la cicatrizzazione del tempo (è trascorso troppo tempo dai fatti) oppure la risposta giudiziaria.

1) Se l’autorità giudiziaria non è intervenuta (brancola nel buio) è giusto per la stabilità sociale dopo un certo numero di anni l’oblio che si chiama prescrizione del reato.

2) Nel caso in cui, prima che il reato sia estinto, l’autorità giudiziaria imputi ad un soggetto determinato la responsabilità, l’accusato ha il diritto di conoscere il responso giudiziario in un tempo congruo decorso il quale il processo può estinguersi.

Se l’Italia vanta in ambito europeo il record di proscioglimenti per prescrizione ma anche il maggior numero di condanne della Corte di Strasburgo per irragionevole durata dei processi (la ragionevole durata è prevista nella nostra Cost. art. 111 e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo art. 6) occorre un intervento che però non può creare dei dannati, “gli eterni giudicabili” della proposta grillina, senza badare se essi siano dei condannati o degli assolti in primo grado.
Il tempo della punibilità è un tempo cronologico (continuo e sulla base del calendario), il tempo dell’agire giudiziario è invece fenomeno giuridico il cui strumento di misurazione è la norma (e conosce pause e riprese)