Alessandro Giuliani (2015) A un mese dall’avvio delle lezioni, giungono notizie di scuole prive del docente coordinatore di classe: il compito aggiuntivo così va in carico all’intero consiglio di classe.
Questo accade perché, malgrado le insistenze dello staff del dirigente scolastico, in diversi casi il docente Coordinatore annuale non arriverà mai. Il ruolo di coordinatore, del resto, è sì configurato nel Pof, ma rimane in carico al dirigente scolastico. Il quale, quasi sempre, delega questa competenza, per l’intero anno, ad uno dei docenti del consiglio di classe.
Qualora ciò non fosse possibile – perché tutti componenti si rifiutano di svolgere il compito, anche se a fine anno percepiscono una quota forfettaria estrapolata dal Fis e stabilita in sede di contrattazione con le Rsu d’Istituto – il preside non ha molte possibilità da attuare. Una delle più utilizzate è quella di nominare, a turno, tutti i componenti del consiglio di classe. Ad ottobre la classe sarà coordinata dal professor Abate di Scienze, a novembre dal collega Bentivoglio di Fisica, a dicembre dal professor Castellazzi di Matematica. E così via.
Costoro, quindi, per un mese avranno l’onere di conteggiare le assenze, fronteggiare i casi di alunni con problemi vari, contattare le famiglie, relazionare il tutto al dirigente, sostituirlo qualora fosse assente nei consigli e via dicendo. Terminato il mese di incarico, gli impegni verranno delegati al collega di turno.
Francamente, si tratta di una soluzione molto discutibile. E probabilmente poco efficace. Da un punto di vista dell’efficacia sull’organizzazione scolastica e sulla didattica, si pongono diversi interrogativi: studenti e famiglie, infatti, si ritroverebbero ad interloquire, nel corso dell’anno, con figure continuamente diverse. Che potrebbero non avere sempre cognizione completa delle situazioni che si vengono a creare. Con modi di affrontare i problemi che, paradossalmente, potrebbero addirittura andare in contraddizione con quelli assunti dai colleghi nei mesi passati.
(OrizzonteScuola 16/8/24)
Il Coordinatore di Classe rappresenta un pilastro nell’organizzazione didattica. Tuttavia, nonostante l’importanza del ruolo, molti docenti sono restii ad assumerlo e le motivazioni, leggendo i commenti dei nostri utenti, appaiono fondate.
Innanzitutto, è bene ricordare che il Coordinatore di Classe si fa carico di compiti che, in teoria, spetterebbero al Dirigente Scolastico, il quale, oberato da mille incombenze, è costretto a delegare.
La lista di responsabilità è lunga: dalla stesura del Piano Didattico della classe al coordinamento tra le diverse componenti della scuola (docenti, studenti, famiglie, Dirigente), fino alla presidenza delle riunioni in assenza del Dirigente e alla predisposizione di documenti per studenti con disabilità, DSA o BES. Un impegno gravoso, la cui complessità non può essere ridotta a una mera elencazione.
A fronte di tali responsabilità, la questione economica assume un peso rilevante. L’incarico di Coordinatore di Classe, infatti, è aggiuntivo all’insegnamento e viene retribuito con i fondi delle scuole, che negli ultimi anni hanno subito drastiche riduzioni.
Non sorprende, quindi, che molti nostri utenti abbiano espresso il loro disappunto sui social. “Ma quale manciata di spiccioli….! In molte scuole il ruolo oneroso del coordinatore di classe è completamente gratuito”, denuncia Lorenza.
Maurizio, forte della sua esperienza personale, parla di una retribuzione di soli 20 euro mensili. “Siamo seri, chi lo farebbe?“, conclude amaramente.
Alessandro, invece, definisce l’incarico una vera e propria “iattura”. “Poracci – scrive – Lavoro che nessuno vuole fare perché tante ore in più e per lo più manco pagato”.
Alcuni utenti sottolineano, inoltre, come l’incarico di Coordinatore, pur essendo rifiutabile, venga spesso affidato sempre agli stessi docenti, generalmente quelli di lettere, matematica e lingue. Eppure, il ruolo di Coordinatore di Classe è aperto a tutti: docenti part-time, di religione cattolica, di sostegno o precari.
Lorenzo, con una punta di ironia, afferma: “Può essere chiunque, purché abbia la volontà di fare ciò che fa la Chiesa.”
Anche l’assegnazione dell’incarico a docenti di sostegno, seppur possibile, non sembra mettere tutti d’accordo: “Sembra che il sostegno sia sempre declassato”, commenta Margherita.
Cgil/ Alcune cose importanti da fare
Il coordinatore di classe, a differenza del segretario del Consiglio di classe, non è previsto da nessuna norma. La funzione di “coordinare il consiglio di classe” è propria del dirigente scolastico.
Coordinare un CdC è quindi una forma di delega delle competenze proprie del DS che può essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico. La figura del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per quanto non normata e quindi atipica, è ritenuta dai DS (ma non solo) ormai indispensabile. I compiti del coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento, e per questo possono cambiare a seconda della scuola in cui si viene nominati a svolgere tale funzione.
In ogni caso la figura del “coordinatore” del consiglio di classe può coincidere con quella del presidente, ma non con quella del segretario verbalizzante (se il DS è assente). Il verbale deve sempre essere firmato da due figure: dal segretario stesso e dal DS o da chi lo
sostituisce in sua assenza
Qualche considerazione
Mentre sia il segretario che il docente che presiede (in assenza del DS) sono designati direttamente dal DS stesso, rispetto alla designazione del coordinatore occorre fare qualche precisazione perché, come già detto, questa figura non è prevista dall’ordinamento (né dal contratto).
Quindi, ai fini della validità dell’assegnazione e dello svolgimento dell’incarico, si ritiene obbligatoria l’attivazione delle seguenti procedure:
a) La figura del “coordinatore di classe” deve essere prevista nel POF dell´istituto, ovvero deliberata dal collegio docenti ed adottata dal consiglio d’istituto (il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa” art. 3 c. 1 del D.P.R. 275/1999).
b) In quanto attività supplementare/aggiuntiva la retribuzione, in questo caso, è “dovuta” (e va obbligatoriamente stabilita nella contrattazione d’istituto).
Il conferimento della nomina e l’individuazione del docente è competenza del DS ma, non essendo attività obbligatoria né per contratto né per legge, i “criteri” di individuazione dei docenti vanno definiti in collegio docenti per tutti gli aspetti didattico, educativi, professionali, mentre per tutti gli altri aspetti non “tecnico-professionali” (e trattandosi di incarichi retribuiti dal Fis) i “criteri” vanno discussi anche in contrattazione di scuola (art. 6 c. 2 lett. m del Ccnl/07). I compensi, ai sensi dell’art. 88 del CCNL, vanno anch’essi definiti in contrattazione.
c) Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione accessoria.
d) L’incarico (a differenza degli altri due) richiede l’accettazione da parte del docente. L’assunzione dello stesso da parte di un docente, infatti, è assolutamente facoltativa perché non rientra né tra le attività obbligatorie regolate dal Contratto, né tra quelle obbligatorie per legge.
Il DS, quindi, non può procedere unilateralmente all’affidamento di tali deleghe, per cui queste diventano operative “solo” dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti.
e) Il docente però, una volta accettato l’incarico con la relativa retribuzione prevista e da esplicitare nel conferimento dell’incarico stesso, lo dovrà portare a termine (salvo motivate esigenze di impossibilità).